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Legge 01/03/1986 n. 64Art. 10 - Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari. 1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dalla effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione previsto dalla "relazione previsionale e programmatica" e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato. 2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge. 3. Il Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente art.. 4. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'agenzia. Art. 11 - Incentivi alle iniziative industriali sostitutive. 1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive - per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall' art. 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI - il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi. 2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorchè queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente. Art. 12 - Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica. 1. Il CIPI provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'art. 83, undicesimo comma, del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso Testo Unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli oneri sociali di cui all'art. 59 del richiamato Testo Unico e successive modificazioni. 2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto, all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo è elevato, altresì, al 75 per cento se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno. 3. Alla concessione dei contributi si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale. 4. È costituito, presso ciascun istituto di credito a medio termine abilitato ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane ed agricole, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti allo avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttive e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime. 5. La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro. 6. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma quarto sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel comma medesimo. 7. Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al precedente comma quinto, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968 n. 1089 , e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982 n. 46 e 14 ottobre 1974 n. 652 , che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali. 8. Il limite di 25 ricercatori di cui all'art. 70, terzo comma, del citato Testo Unico, nonché il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'art. 70, quarto comma, lettera b), dello stesso Testo Unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni. 9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'art. 70 del citato Testo Unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'art. 69 dello stesso Testo Unico. 10. Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982 n. 46 , che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall' art. 15 della citata legge 17 febbraio 1982 n. 46 , è pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo. 11. Il comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio 1982 n. 46 , è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 12. Le agevolazioni finanziarie previste dall' art. 9 e dal presente art. sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge. 13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma primo del presente art., nonché contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Art. 13 - Aontributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie. 1. Per la realizzazione di programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni della comunità economica europea è autorizzata, a favore delle regioni meridionali, la concessione, da parte dell'agenzia di cui all' art. 4 , di contributi speciali sulla base di criteri e modalità fissati nel programma triennale di cui all' art. 1 . Art. 14 - Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali. 1. Per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa, alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'art. 1 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, la riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, così come determinati dalle disposizioni vigenti, limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984. 2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale. 3. Nei territori di cui all'art. 1 del citato Testo Unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'iva, previste dall' art. 18 della legge 12 agosto 1977 n. 675 , si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. La esenzione dall'ilor sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato Testo Unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'art. 102, è elevato al 100 per cento. 5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'irpeg di cui all'art. 105, primo comma, del citato Testo Unico è sostituita dalla esenzione decennale totale. 6. Le minori entrate derivanti dalla applicazione dei commi terzo, quarto, quinto fanno carico ai fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 15 - Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva. 1. È concessa la garanzia sussidiaria dello stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni. 2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall' art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 597 . 3. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell' art. 20 della legge 12 agosto 1977 n. 675 , è estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali. 4. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977 n. 675, è di natura integrativa e può essere accordata dal mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati. 5. La garanzia sussidiaria dello stato, fino alla concorrenza del 70 per cento dei relativi crediti, è anche concessa alle imprese industriali aventi sede nei territori di cui all'art. 1 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, che esportano beni di consumo e strumentali ovvero eseguono lavori all'estero nei casi in cui la mancata riscossione non sia imputabile alle imprese medesime e il rischio dell'operazione non sia in altro modo garantito, assicurato o assicurabile dalla sace. |
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